Statuto
STATUTO
Art. 1
DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata
“FOTO LOCCHI PER FIRENZE ONLUS”
in avanti denominata anche Associazione.
Soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’Associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017, aggiungerà alla denominazione FOTO LOCCHI PER FIRENZE anche la locuzione “Ente del Terzo settore” o per brevità E.T.S. al posto dell’acronimo ONLUS
Art. 2
SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Firenze, Via Giovanni della Casa n.1 .
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione potrà istituire altre sedi secondarie ed eventualmente sezioni.
Art. 3
SCOPO
La Bottega d’arte e tecnica fotografica Foto Locchi nasce a Firenze in Piazza della Repubblica (allora Piazza Vittorio Emanuele) nel 1924. Negli anni più fecondi della propria attività la ditta arrivò a contare fino a trenta fotografi tra dipendenti e collaboratori. Come nella tradizione della tipica bottega artigiana i giovani apprendevano il mestiere attraverso l'esempio e l'insegnamento dei più anziani, ai quali era affidato anche il compito di tramandare “lo stile Foto Locchi”: uno stile semplice, pulito, caratterizzato dalla necessità di cogliere l'attimo tipica del fotogiornalismo.
I vecchi maestri cercavano di infondere negli apprendisti la consapevolezza che attraverso il proprio obiettivo l'artista non si limita a documentare la realtà ma la rappresenta, interpretandola con sforzo creativo. La lezione che si è sempre insegnata da Foto Locchi è che il fotografo professionista non deve essere solo un bravo tecnico, ma deve saper sviluppare una propria sensibilità artistica capace di rendere ogni scatto un'opera fotografica.
È proprio grazie a questa eredità morale che si è potuto costituire un patrimonio iconografico che conserva la memoria storica della città di Firenze, in parte confluito nella Banca Dati Archivio Storico Foto Locchi, attualmente composta dall'Archivio Foto Locchi, giusto riconoscimento di “notevole interesse storico” del 10/07/1985 della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana – Firenze, Archivio Foto Levi, Archivio Italfotogieffe e Archivio Bazzechi, in parte conservato in altri fondi nati dall'attività di ex-collaboratori della bottega Foto Locchi, che in momenti successivi della propria carriera hanno fondato i propri studi. (Si allega copia del provvedimento della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana – Firenze)
L’Associazione “Foto Locchi per Firenze onlus” ha come scopo la tutela, la promozione e in generale la valorizzazione del patrimonio iconografico costituito, perlopiù tra gli anni Trenta e gli anni Settanta del Novecento, presente negli archivi sopra citati, ad opera dei fotografi che hanno trovato la loro formazione o in un momento della loro carriera hanno collaborato con la Bottega d'arte e tecnica fotografica Foto Locchi a Firenze, lasciando la propria impronta artistica e contribuendo alla conservazione della memoria storica di un territorio. In perfetta esecuzione dell’art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, l’Associazione può svolgere la sua attività nei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico storico della formazione, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, nonché della tutela dei diritti civili.
Art. 4
ATTIVITA’
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 comma 1 D.Lgs 117/2017, ovvero:
- la tutela e la conservazione dei materiali fotografici attraverso progetti di archiviazione, catalogazione e digitalizzazione dei materiali.
- la valorizzazione dei materiali come opere d'arte fotografica e come fondamentale strumento di ricostruzione storica attraverso iniziative di ricerca e studio, anche in collaborazione con centri di ricerca e università;
- l’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 nr. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, nello specifico attività di formazione di giovani fotografi che possano trovare stimolo ed ispirazione dal passato, nell'intento di onorare e tramandare lo spirito tradizionale della bottega artigiana di fotografia, anche attraverso collaborazioni con scuole o istituti professionali.
- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 nr. 42 e successive modificazioni;
- la formazione universitaria e post-universitaria;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l’organizzazione gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ivi incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- la promozione e divulgazione dei materiali fotografici attraverso la realizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di mostre ed eventi, conferenze, seminari, in presenza o virtuali e di progetti editoriali (a stampa o su supporto elettronico).
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende svolgere:
- Attività di tutela e conservazione dei materiali fotografici attraverso progetti di archiviazione, catalogazione e digitalizzazione dei materiali.
- Valorizzazione dei materiali come opere d'arte fotografica e come fondamentale strumento di ricostruzione storica attraverso iniziative di ricerca e studio, anche in collaborazione con centri di ricerca e università.
- l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ivi incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- la promozione e divulgazione dei materiali fotografici attraverso la realizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di mostre ed eventi, conferenze, seminari, in presenza o virtuali e di progetti editoriali (a stampa o su supporto elettronico)
L’ Associazione può esercitare, a norma dell’art 7 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvato con Decreto Ministeriale.
L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le attività connesse a quelle istituzionali nei limiti di quanto disposto dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo che dovrà poi individuare e opportunamente documentare tali attività nel bilancio di esercizio.
Art. 5
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-
beni mobili ed immobili;
-
titoli pubblici e privati;
-
capitale liquido o in deposito presso istituti di credito o postali;
-
lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo,
-
ricavi, rendite e proventi e entrate comunque denominate.
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori e associati lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nei casi di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considera le attività di cui all’art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore.
Art. 6
ENTRATE
L’Associazione trae risorse economiche necessarie al perseguimento delle proprie finalità sociali principalmente da contributi pubblici e privati di natura non corrispettiva, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
Le entrate dell’Associazione possono altresì essere costituite:
-
dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
-
dai corrispettivi derivanti da convenzioni;
-
da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di legge, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.
-
all’organizzazione e gestione della cessione ovvero dell’erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi inclusi associati volontari.
Art. 7
BILANCIO
Ogni anno solare l’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione stessa nonché dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Qualora le entrate (ricavi, rendite, proventi) siano inferiori ad euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto in forma abbreviata, ovvero, nella forma del rendiconto per cassa in conformità allo schema definito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 del presente Statuto a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativo al bilancio.
Entro il 31/12 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio per la sua definitiva approvazione.
Il bilancio dell’Associazione verrà adeguatamente pubblicato ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore nel caso del superamento dei limiti previsti al comma 1 e 2 dell’art 14 medesimo ed in ogni caso l’Associazione provvederà ad ottemperare agli obblighi contabili e di pubblicità dei bilanci nel caso di svolgimento di attività commerciale da parte dell’Associazione.
L’assemblea degli associati approva a maggioranza dei voti il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, il rendiconto gestionale e la relazione di missione.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione attuate secondo le previsioni del presente Statuto nonché di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve ovvero il capitale non devono essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione.
Art. 8
RAPPORTO ASSOCIATIVO
L’Associazione è costituita da Associazioni e persone fisiche cittadini italiani e non.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di lucro, nonché enti del Terzo Settore nei limiti, se applicabili, di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
SOCI FONDATORI: sono i soci sottoscrittori dell’Atto costitutivo e del primo statuto;
SOCI ORDINARI: sono le persone fisiche e giuridiche associate che si impegnano a rispettare le norme statutarie che disciplinano l’attività dell'Associazione.
Tutti i soci hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.
I Soci hanno il diritto di intervenire in assemblea, il diritto di voto, il diritto di impugnare le delibere assembleari, il diritto di recesso, il diritto di eleggere e di essere eletti negli organi sociali. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta con lettera raccomandata o pec da inviare al Consiglio Direttivo.
I soci hanno l’obbligo di pagare le quote associative e gli eventuali contributi periodici se deliberati dall’Assemblea.
La partecipazione alla Associazione non è trasferibile, neppure per successione.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo, delibera circa l'ammissione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione."
Il rapporto associativo è illimitato nel tempo, può estinguersi, oltre che per morte del socio o estinzione dell’Associazione:
1) per recesso del socio: a qualunque categoria appartenga, il socio potrà recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente con lettera raccomandata A.R. o pec; il recesso diventerà effettivo a partire dalla data di ricevimento di detta comunicazione;
2) per decadenza: Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla qualità di socio chi non provvede a versare la quota o contributo associativo nei termini e nei modi fissati dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo; in tal caso il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all’interessato.
3) per espulsione: il Consiglio Direttivo potrà, per gravi motivi e con deliberazione all’unanimità dei consiglieri in carica, deliberare l'espulsione di un socio.
La delibera relativa deve essere portata a conoscenza del socio espulso con apposita lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata da inviarsi entro i trenta giorni successivi alla delibera di espulsione a cura del Presidente della Associazione.
L’espulsione ha effetto immediato.
È comunque garantito al socio espulso di ricorrere, entro 6 mesi dal giorno in cui ha ricevuto la notifica della delibera di espulsione, all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per la tutela dei propri diritti se ritenuti lesi.
4) I Soci che recedono, decadono o vengono espulsi non avranno alcun diritto a ripetere la quota o contributo versati prima di perdere la qualità di Socio ai sensi dell’articolo 24 comma 3 del codice civile.
5) I nominativi dei soci iscritti devono risultare da un libro soci.
Art. 9
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
L'organizzazione si ispira a principi di democrazia interna. Sono organi dell’Associazione:
L'Assemblea
Il Presidente
Il Consiglio Direttivo
Il Tesoriere
Il Revisore dei conti
Il Comitato scientifico ed artistico
Art. 10
L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce presso la sede legale, o in modalità web utilizzando tutti le modalità che la tecnologia offre, o altrove. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, e il bilancio preventivo per l'anno in corso.
L'Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta formale un numero di soci non inferiore ad un quinto del totale.
L' assemblea viene convocata dal Presidente con avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo (e-mail etc.) che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, nel domicilio dichiarato alla Associazione.
Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l' elenco delle materie da trattare.
Ogni socio ha diritto a un voto e può essere rappresentato dal proprio legale rappresentante, da un socio della stessa organizzazione delegato in forma scritta, o da un Legale Rappresentante di un altro socio delegato in forma scritta. Ciascun socio potrà avere al massimo una delega.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale o di altri contributi dovuti, o comunque inadempienti rispetto ai loro obblighi sociali, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla persona eletta dall’Assemblea
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presenti almeno il 51% dei soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione la assemblea qualunque sia il numero presenti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto ed ha i seguenti compiti e funzioni:
a. elegge i membri del Consiglio Direttivo e revoca il Consiglio Direttivo ;
b. nomina il Revisore;
c. approva il bilancio annuale consuntivo di esercizio, la relazione annuale delle attività svolte.
d. definisce gli eventuali specifici mandati al Consiglio Direttivo;
e. discute e delibera sui documenti di indirizzo predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea;
f. approva l'eventuale Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea può altresì riunirsi in seduta straordinaria per deliberare su:
1. modifiche allo Statuto;
2. scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se presenti almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione la assemblea è validamente costituita se presenti almeno il 51% dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.
Tali delibere in sede straordinaria possono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione e con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto in seconda convocazione.
Art. 11
Il PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio per l'intera durata del Consiglio stesso, e può essere rieletto per più mandati successivi.
La rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
Il Presidente presiede e convoca, a norma di statuto, l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
Art. 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (“Il Consiglio”) composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) membri denominati Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci Ordinari e Fondatori.
Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni. I membri uscenti sono rieleggibili.
Ogni socio ha il diritto di votare gli organismi associativi e può essere eletto in tali organismi.
Le cariche sono a titolo gratuito.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale od altrove ed è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri in carica.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, i medesimi verranno sostituti mediante elezione da parte della Assemblea dei Soci ritualmente convocata.
La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e comunque nel momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta la cessazione dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte dell'Assemblea.
Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Presidente del Comitato scientifico ed artistico e dei membri del comitato medesimo.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che l'interesse dell'Associazione lo richieda o su richiesta di almeno 2 (due) membri del Consiglio stesso che in tal caso dovranno indicare i punti posti all’ordine del giorno.
La convocazione avviene mediante avviso comunicato a tutti i Consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento ( e-mail etc.), di regola almeno otto giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l' ora della riunione, nonché l' ordine del giorno.
Le delibere del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione, o di chi presiede la riunione del Consiglio.
Di ogni riunione, il Segretario dovrà redigere il Verbale e sottoscriverlo unitamente a chi avrà presieduto la riunione stessa.
Spettano al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto lo stesso provvede alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, in conformità allo Statuto dell'Associazione stessa, nonché agli indirizzi programmatici dell'Assemblea.
Pertanto il Consiglio Direttivo:
a. stabilisce la quota associativa annua per i soci ordinari e l’ammontare del contributo annuo minimo per i soci sostenitori;
b. predispone il bilancio consuntivo di esercizio, l’eventuale relazione annuale delle attività svolte, l’eventuale documento di programmazione e il bilancio preventivo per l'anno successivo ai fini della presentazione all’Assemblea dei Soci per l’approvazione
c. esprime i pareri circostanziati sulle proposte di modifica dello Statuto prima della loro presentazione all'Assemblea;
d. redige l’eventuale Regolamento Interno dell' Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e. delibera su ammissione, nomina, decadenza, ed espulsione dei soci;
f. può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, ivi compresi il Presidente, anche disgiuntamente, determinando i limiti ed i poteri della delega.
g. esprime un parere sui documenti di indirizzo sottoposti alla sua attenzione;
h. Il Consiglio Direttivo per snellezza di operatività può eleggere un Tesoriere a cui verrà data delega dal Consiglio Direttivo nelle mansioni che potrà svolgere entro il perimetro elencato all’art. 13 del presente Statuto;
Art. 13
Il TESORIERE
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
cura la tenuta della contabilità, salvo incarico a professionista esterno, e sovrintende al corretto funzionamento amministrativo dell'Associazione effettua i pagamenti e incassa le quote associative e qualsiasi altra entrata dell’Associazione.
Art. 14
Il REVISORE LEGALE DEI CONTI
Il Revisore legale dei conti viene eletto dall'assemblea anche tra non soci - per un periodo di 3 (tre) anni, per volontà dell’Assemblea medesima o per obbligo di legge ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 117/2017.
Il Revisore dei conti ha le seguenti funzioni:
1) verificare il rispetto della legge e dello statuto da parte degli organi dell’Associazione;
2) partecipa alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
3) controlla la contabilità e gestione amministrativa dell'Associazione;
4) esamina il bilancio annuale consuntivo e gli altri documenti contabili predisposti dal tesoriere prima della loro trasmissione al Consiglio, e redigere una relazione di accompagnamento allo stesso.
Il Revisore dei conti cura la tenuta del proprio libro ove saranno riportati i verbali delle adunanze, le relazioni ed ogni altro documento.
Art. 15
IL COMITATO SCIENTIFICO ED ARTISTICO
In seno all’Associazione dovrà essere costituito un Comitato Scientifico ed artistico composto da tre a 15 membri, da individuare anche all’esterno dell’Associazione, scelti tra eminenti esponenti della cultura esistenti sul territorio fiorentino e non solo, relativamente a tutte le tematiche presenti all’interno del patrimonio iconografico dell’archivio storico Foto Locchi e altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo: arte, sport, cronaca, storia, fotografia, editoria, giornalismo ecc.ecc., con un ruolo consultivo e di indirizzo, che sarà presieduto da un Consigliere o da altro socio dell’Associazione che abbia i requisiti di competenza professionale in materia.
Art. 16
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ai sensi dell’art 9 D.Lgs 117/2017
Art. 17
CLAUSOLA SOSPENSIVA
Le clausole statutarie redatte ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 saranno valide soltanto dopo la migrazione nel RUNTS . Pertanto, le clausole del presente statuto che fanno espresso riferimento al D.lgs. 117 del 2017 si intendono sospese ed il presente Statuto si intende conforme alla normativa del D.Lgs 4/12/1997 nr. 460 e a tutte le altre disposizioni vigenti sulle ONLUS al fine di ottemperare alla permanenza dei requisiti per l’iscrizione al registro delle ONLUS presso la DRE TOSCANA durante il periodo transitorio precedente l’iscrizione della ONLUS nel RUNTS.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) soltanto nel momento in cui avverrà l’iscrizione della ONLUS presso il RUNTS. Nel periodo transitorio, per quanto non previsto dal presente statuto ed in quanto compatibili, si intenderanno applicate le norme del Codice Civile.
Art. 18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.